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Sino all’adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano,
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a
quelle già attribuite. |
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«1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo
117 e all'articolo
119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di
legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.» |