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Insegnamento della religione nelle scuole a
carattere statale - Introduzione
- una presenza culturale in dialogo con le altre discipline
- non un corpo estraneo o qualcosa di marginale al
processo scolastico
- una variabile attiva nell‘elaborazione del
piano di offerta formativa (P.O.F.)
- uno stato giuridico che dà dignità all‘insegnante
e alla stessa disciplina
Le norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino Alto Adige, in materia di ordinamento scolastico
in provincia di Bolzano, regolano anche l‘insegnamento
della religione nella scuola a carattere statale: lo
fanno su coordinate giuridiche e culturali che permettono
a tale disciplina una presenza nella scuola calibrata
sulle finalità di quest‘ultima, sulle sue
metodologie e istanze pedagogico-didattiche, sulle sue
dinamiche progettuali e a servizio di un dialogo interdisciplinare
fecondo. Esse sono state anche la premessa per dare all‘insegnante
di religione uno stato giuridico che l‘ha tolto
dal grigiore del precariato permanente, dandogli la dovuta
dignità a fianco dei suoi colleghi. Hanno anche
contribuito ad assegnare al soggetto giuridico „Chiesa" un
ruolo di servizio, libero da ogni forma di privilegio
e rispettoso del volto „laico" e „pluralistico" di
quell‘interlocutore che è l‘istituzione „Scuola".
La normativa che ha disegnato il suddetto profilo è venuta
precisandosi con il D.P.R. 10.02 1983, n. 89,
accolto e riconosciuto nella Legge 25.03.1985,
n. 121 relativa agli accordi di revisione del
Concordato lateranense e con il Decreto legislativo
24.07.1996, n. 434.
Una scheda di lettura di quest‘ultimo
permette al lettore di meglio coordinare i diversi aspetti
del problema ed avere così su di esso una visione
sintetica, il più possibile completa ed armonica.
Dalle citate premesse giuridiche di carattere costituzionale
sono, via via, scaturiti altri documenti significativi
attuativi:
- la legge provinciale 14.12.1998, n. 12: con le disposizioni
relative allo stato giuridico degli insegnanti e degli
ispettori per l‘insegnamento della religione
cattolica nelle scuole elementari e secondarie
- il Decreto del Presidente della Giunta provinciale
02.03.1999, n. 1/16.1: determinazione dei titoli di
studio richiesti per l‘accesso ai ruoli provinciali
dei docenti di religione cattolica ai sensi dell‘articolo
3, comma 2, della legge provinciale 14. 12. 1998, n.
12
- il programma del concorso per titoli ed esami dei
docenti di religione delle scuole elementari
- il programma del concorso per titoli ed esami dei
docenti di religione delle scuole secondarie
- i Decreti del Sovrintendente scolastico n. 19.20.21.22
del 08.04.1998 relativi ai bandi di concorso di cui
all‘articolo 10, comma 1 della legge provinciale
14.12.1998, n. 12.
Alle premesse sin qui menzionate non poteva non affiancarsi
anche l‘attuazione amministrativa, così come è venuta
delineandosi nel contratto collettivo provinciale per
il personale docente.
Sul versante pedagogico-formativo sono stati sperimentati
e poi approvati i percorsi didattici per
l‘insegnamento della religione per la scuola secondaria
di secondo grado ed artistica in lingua italiana.
Sono alcuni dei contributi che arricchiscono il presente
spazio, contributi ai quali se ne aggiungeranno altri
lungo quell‘iter tuttora in sviluppo.
Prof. Marino Gandelli
Ispettore per l‘insegnamento delle religione
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