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Classe 1° A
SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" BRESSANONE |
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Ecco che cosa dice
la Legge n. 16 del 25 luglio 1970: “Per la tutela
della bellezza e del carattere di paesaggi e siti si intende la
conservazione e dove è possibile il restauro dell’aspetto dei paesaggi e siti naturali, rurali ed urbani
che presentano un interesse naturale tipico." E’ necessario tutelare l’ambiente non solo per la sua bellezza estetica, ma anche per il solo fatto di essere naturale, di possedere cioè caratteri peculiari, quindi non tutela che abbia come unico fine il godimento della natura da parte dell’uomo, ma soprattutto che metta al centro dell’attenzione la natura stessa; questa è, secondo noi, la vera sensibilità ecologica. Quali sono le aree, i lembi di territorio e i singoli luoghi per i quali la legge altoatesina prevede la tutela, sia pure diversificata in intensità? |